Material Transfer Agreement

Material Transfer Agreement

Il trasferimento del materiale deve sempre essere preceduto dalla sottoscrizione di un apposito modulo Material Transfer Agreement (MOD7.03.01) tra MarcheBiobank ed il Ricevente, che descrive le modalità che regolano il trasferimento del materiale biologico e dati associati conservati in Marche Biobank, verso enti esterni.

Questa procedura ha lo scopo assicurare che queste regole siano condivise tra le parti prima del conferimento del Materiale, di favorirne la standardizzazione e la semplificazione, di garantire trasparenza e flessibilità.

Con questo documento il Direttore di Marche Biobank richiede adeguate garanzie in merito all’approvazione della ricerca, all’utilizzo dei campioni biologici e relativi dati, alla titolarità di eventuali scoperte (brevettabili o meno) che possano direttamente e/o indirettamente derivare dall’utilizzo dei campioni biologici, alle pubblicazioni ed al riconoscimento di Marche Biobank nelle stesse, al rimborso dei costi di biobanking e trasporto dei campioni biologici e circoscrive le garanzie e responsabilità sui campioni e relativi dati associati, in relazione ai loro usi per scopo di ricerca.